mercoledì 20 maggio 2009

Renzo Ulivieri facci sapere ...


Lettera aperta al (nostro) Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

Egregio Presidente, non ti sarà di certo sfuggito dell'esonero di Claudio Ranieri. Ci sta, e tu lo sai bene. Noi tesserati non possiamo far altro che prenderne atto. Sappiamo che il vaporetto va così, amen. Ma non possiamo però permettere che le regole sul tesseramento dei tecnici vengano usate a seconda dell'importanza del tesserato.
Fino a prova contraria, la norma per la quale è vietato il doppio tesseramento dei tecnici per la stessa stagione, vale per Matteo Rossi che allena la Folgore Canicattì di seconda categoria che per Ciro Ferrara, già tesserato quale tecnico Federale ed in procinto però di accomodarsi nella panchina bianconera.
Ogni tecnico, è scritto in calce all' art. 38, può sottoscrivere un solo tesseramento annuale per Società, a meno che non provenga o non vada in un'altra Federazione.
Quindi Ciro Ferrara (che tra l'altro ricopre la carica di Resp. del Settore Giovanile della Juventus ma senza svolgere mansioni di Allenatore) secondo i succitati regolamenti, teoricamente domenica non può sedere in panchina.
Diciamo "teoricamente" perchè come per il caso Mancini nel 2001, siamo certi non succederà nulla. Ripeto, il regolamento e l'inflessibilità degli organi del Settore Tecnico sono esemplari quando parliamo di Allenatori di Promozione o Prima Categoria. Quando saliamo diventa una barzelletta.
Però nel 2001, all'epoca del caso Mancini (ricordi ... era allenatore in seconda alla Lazio e poi si tesserò per la Fiorentina) tu non eri Presidente AIAC.
Qui di seguito pubblichiamo l'Art. 38 del Regolamento Settore Tecnico in virtù del quale Ciro Ferrara non può guidare la Juve nella stagione in corso:

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dagli accordi collettivi con l’associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla FIGC, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei campionati di serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell’ambito di società appartenenti alla medesima L.N.P. con l’incarico di responsabile della prima squadra.
2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.
3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.
4. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.
5. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell’esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.



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