giovedì 13 novembre 2008

All'arbitro 5 anni di squalifica.


Delibera senza precedenti della Commissione Disciplinare

Si riporta integralmente la delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 17 del 13 novembre 2008 dal Comitato Regionale Sardegna

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare i signori M. D. e S. S., entrambi tesserati appartenenti al Comitato Regionale Arbitri della Sardegna, per rispondere:
1) il M. delle violazioni di cui agli artt. 1 commi 1° e 3° e 2 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 40 commi 1° e 3° lett. a) e c) del Regolamento A.I.A., per avere, nel corso del campionato 2007/08, gestito in modo scorretto il software “Sinfonia” (programma di inserimento delle richieste di rimborsi arbitrali), inserendo richieste di rimborsi in relazione a partite di campionato non disputate e per avere incassato parte dei relativi rimborsi spese attribuiti ingiustificatamente a S. S.; nonché per avere omesso di presentarsi davanti alla Sezione A.I.A di Nuoro in data 7.5.08., benché ritualmente convocato dalla Procura Federale;
2) il S. delle violazioni di cui agli artt. 1 commi 1° e 2 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 40 commi 1° e 3° lett. a) e c) del Regolamento A.I.A., per avere, nel corso del campionato 2007/08, grazie ad una gestione scorretta del software “Sinfonia” da parte di M. D., ottenuto indebiti rimborsi in relazione a partite di campionato non disputate.
Afferma la Procura Federale che, da una verifica di tutte le partite dei campionati 2007/08 giovanissimi, allievi, juniores e terza categoria, inserite nel software in uso presso la Sezione A.I.A. di Nuoro ai fini dell’ottenimento dei rimborsi arbitrali, sono emerse irregolari imputazioni in ordine a ventidue gare; in particolare l’analisi dei dati acquisiti ha evidenziato l’inserimento nel programma di tredici partite della società Orunese, nonostante che fossero state annullate a seguito della cancellazione della squadra dal calendario del campionato giovanissimi all’inizio della stagione, ed inoltre, per le restanti nove gare, l’indicazione in qualità di beneficiari di arbitri diversi da quelli che le avevano dirette.
Osserva la Procura Federale che l’unico effettivo beneficiato dalle irregolarità risulta essere S. S., in quanto altri arbitri coinvolti, pur avendo percepito somme per partite non giocate, viceversa non hanno incassato i dovuti compensi per altre partite da loro effettivamente dirette.
Il S., nel corso delle indagini, ha ammesso di essere consapevole degli indebiti rimborsi arbitrali percepiti e ha dichiarato in proposito di essere stato contattato dal più anziano collega M. D., che gli aveva chiesto di prestarsi a ricevere rimborsi per importi superiori al dovuto, salvo decurtare le differenze e consegnarle allo stesso M.; ha riferito di avere sempre portato gli assegni ricevuti all’incasso e consegnato effettivamente al collega le somme di denaro a lui non spettanti; ha precisato che, a detta del M., tale marchingegno era necessario per poter fare avere quanto dovuto ai nuovi arbitri che non avevano ancora ricevuto il codice meccanografico che abilitava al rimborso CED.
Il M. non ha reso dichiarazioni; infatti, benché convocato, non si è reso diligente.
In sede di giudizio, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere ad entrambi gli arbitri la sanzione dell’inibizione temporanea di cui all’art. 19 cc. 1° lett. h) e 3°, da quantificarsi in cinque anni per il M. e in quattro anni per il S..
Il M., in una memoria difensiva inviata a questa Commissione, ha ammesso i fatti a lui attribuiti, dichiarando, a sua discolpa, di avere elaborato il sistema che gli permetteva di intascare somme di denaro per gare non dirette, allo scopo di ricuperare i rimborsi chilometrici, che non gli erano mai stati pagati nonostante fossero dovuti, per tutte le volte che si era dovuto recare da Bosa a Nuoro per seguire il sistema computerizzato della Sezione A.I.A. di Nuoro.
La Commissione concorda integralmente con le conclusioni del rappresentante della Procura Federale.
Il fatto oggetto del presente giudizio è gravemente lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità ala cui osservanza sono tenuti tutti coloro che svolgono qualsiasi attività nell’ambito dell’ordinamento federale.
E’ particolarmente grave – e pertanto meritevole della sanzione richiesta nella misura massima prevista dal C.G.S. - il comportamento del M., che, con artifizi e raggiri e coinvolgendo nell’azione illecita altri tesserati, ha percepito somme di denaro a lui non dovute, fornendo in proposito, nella lettera inviata a questa Commissione, giustificazioni completamente risibili.
Meno grave, ma pur sempre fortemente censurabile e meritevole di adeguata sanzione, è il comportamento del S., a cui non può in alcun modo essere riconosciuta la buona fede, nonostante egli abbia agito non allo scopo di intascare indebiti compensi, ma solo a titolo di collaborazione con il M.; egli infatti non poteva non rendersi conto che, qualunque fosse la ragione degli artifizi effettuati dal collega addetto al software, in ogni caso fosse contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità accettare l’emissione a suo favore di assegni comprendenti somme di denaro a lui non spettanti.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare i soggetti deferiti responsabili per i fatti loro ascritti e di infliggere ai medesimi la sanzione dell’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a M. D. per la durata di anni cinque e a S. S. per la durata di anni quattro.

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